È stato pubblicato nel sito ufficiale del Ministerio del Lavoro e delle Politiche sociali, il decreto del 17 maggio 2021 dove vengono definiti i criteri e le modalità per poter accedere alla concessione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n°178 del 30 dicembre 2020).
Tale esonero è finalizzato a minimizzare gli effetti negativi dovuti all’emergenza pandemica di questi ultimi due anni, sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, così da sostenere la ripartenza delle loro attività.
Ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL, sono stati stanziati 2,5 miliardi di euro per l’anno 2021 che saranno destinati al pagamento previdenziale di tutti coloro i quali avranno i requisiti reddituali e il calo di fatturato richiesto; il limite massimo per ogni singolo destinatario sarà di 3.000 euro su base annua, riparametrati su base mensile.
Requisiti
Calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 che non dovrà essere inferiore al 33% rispetto all’anno 2019 (il reddito, per i professionisti iscritti alle casse private, è definito secondo il principio di cassa e consiste nella differenza tra i ricavi e i costi inerenti all’attività)
Di essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
Reddito complessivo nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro
Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, l’unica tipologia di contratto che rientra tra i requisiti è il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità
Non essere titolare di pensione (escluso l’assegno ordinario di invalidità), avente una natura previdenziale
Di non aver presentato domande ad altra forma di previdenza obbligatoria
Termini e modalità
Il decreto prevede differenti termini per la presentazione della domanda:
Lavoratori iscritti all’INPS, la scadenza è prevista per il 30 settembre 2021, le modalità sono ancora da definire e saranno rese note tramite apposita circolare
Lavoratori iscritti alle Casse, il termine ultimo per la presentazione della domanda presso il proprio ente, è stato stabilito il 31 ottobre 2021
A seguito della pubblicazione sul sito ministeriale del decreto, gli enti interessati hanno iniziato ad organizzarsi per poter dare le direttive e gestire le procedure delle richieste:
L’ENPALC (cassa di previdenza dei Consulenti del lavoro) ha stabilito che le domande dovranno essere presentate in via telematica dal 15 al 31 ottobre 2021
La CNPADC (cassa dei dottori commercialisti) ha comunicato che è in fase di ultimazione il servizio online “DEC” destinato all’inoltro della domanda di esonero parziale del contributo per i Dottori Commercialisti
Cassa Forense (cassa degli avvocati), INARCASSA (architetti ed ingegneri) e la Cassa geometri, non hanno ancora comunicato le procedure per l’inoltro della domanda
Infine, la domanda dovrà essere corredata di documento di identità in corso di validità, codice fiscale e un’autodichiarazione del professionista che certifica il possesso dei requisiti previsti per tale esonero contributivo.
AUTORIZZAZIONE UNIONE EUROPEA
L’autorizzazione è stata concessa dalla Commissione UE il 14 luglio 2021.