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Parità di genere e disabilità negli appalti, quota minima del 30%

Pubblicate le linee guida del decreto, tutti i vantaggi per le imprese certificate

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio il decreto che contiene le nuove e importanti disposizioni sulla parità di genere e disabilità negli appalti. Introduce, infatti, le nuove “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità” per i contratti riservati nell’ambito degli appalti pubblici (D.P.C.M. 20 giugno 2023). Queste linee guida sono stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Definiscono gli strumenti e i meccanismi premiali che le aziende devono prevedere come requisiti necessari nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, ai fini del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Parità di genere e disabilità negli appalti, strumenti e requisisti premiali

Criteri orientati a favorire l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e assumere giovani sotto i 36 anni e donne: nei commi 4 e 5 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 del decreto legislativo sono descritti come requisiti necessari e ulteriori requisiti premiali dell’offerta.

Sono caratteristiche essenziali dell’offerta, in particolare:
al momento della presentazione dell’offerta bisogna aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, secondo la Legge 68/1999;
in caso di aggiudicazione del contratto, bisogna assicurare una quota di almeno il 30% delle assunzioni necessarie all’occupazione giovanile e femminile.

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L’importanza della certificazione sulla parità di genere

Si prevede che saranno introdotte ulteriori misure premiali nei bandi, assegnando punteggi aggiuntivi per le imprese certificate sulla parità di genere. Esempi di tali premialità sono i provvedimenti degli articoli 106 e 108 del nuovo Codice Appalti, che ripristinano, a favore delle imprese certificate, la possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo o una riduzione della garanzia fideiussoria fino al 20% nelle gare pubbliche. Queste iniziative favoriscono l’inclusione e l’equità di genere nel settore delle forniture pubbliche, promuovendo la partecipazione di imprese che si impegnano a garantire la parità di genere.

Parità di genere e disabilità negli appalti, come calcolare la quota minima del 30%

Le linee guida del decreto per la parità di genere e disabilità negli appalti stabiliscono che tale quota deve essere rispettata per le assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto o per attività ad esso connesse o strumentali. Deve esistere una relazione funzionale tra l’esecuzione del contratto e le assunzioni, includendo solo quelle funzionali a garantirne l’esecuzione, escludendo dunque tutte le altre. Nel caso, invece, di subappalto, se l’appaltatore principale ha già raggiunto la percentuale del 30%, il subappaltatore non sarà obbligato ad assumere lavoratori delle categorie indicate dalla normativa primaria. Tuttavia, le assunzioni fatte dal subappaltatore contribuiranno al calcolo della quota del 30%.

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