Deve essere coerente con il percorso scolastico? Le precisazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il contratto di apprendistato di primo livello è finalizzato a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 25 anni che frequentano un percorso di istruzione o formazione. Questo contratto di apprendistato serve agli studenti per ottenere sia un diploma sia competenze professionali. Cos’è, come funziona, la normativa di riferimento per il contratto di apprendistato di primo livello nel 2023 con le ultime precisazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). I requisisti e sgravi fiscali per i datori di lavoro.
Contratto di apprendistato, la nota n. 1369/2023 dell’INL
Con la nota n. 1369/2023, l’Ispettorato del lavoro ha precisato che il datore di lavoro è chiamato a verificare la fattibilità del contratto di apprendistato attraverso una valutazione della coerenza tra l’attività lavorativa e il titolo di studio, in collaborazione con l’ente di formazione.
Questo chiarimento è stato fornito in risposta a una domanda posta dall’Ispettorato Territoriale di Rimini riguardo alle condizioni per attivare un contratto di apprendistato di primo livello per svolgere attività stagionale come cuoco. Nel dettaglio, si è chiesto se questa possibilità sia limitata al caso in cui il giovane provenga da un istituto scolastico alberghiero. Se sia necessario, quindi, un nesso tra il suo percorso educativo e l’attività lavorativa proposta.
Contratto di apprendistato, la normativa di riferimento
Il contratto di apprendistato è contraddistinto dalla componente formativa. Il datore di lavoro è obbligato a fornire per il lavoro svolto, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria per acquisire competenze professionali o per riqualificare un’abilità professionale. L’apprendistato di primo livello è disciplinato dall’articolo 43 del Dlgs 81/2015, ma la sua regolamentazione è in gran parte delegata alle Regioni.
L’obiettivo principale dell’apprendistato di primo livello è ottenere un titolo di studio di secondo grado attraverso un percorso di formazione duale.
Come specificato nella circolare 12/2022 del Ministero del Lavoro, questo percorso si svolge:
in parte presso un’istituzione formativa, che eroga la formazione esterna;
in parte in un’azienda, che eroga la formazione interna.
L’articolo 46 del decreto stabilisce gli standard formativi del contratto, che sono fondamentali per la validità delle certificazioni successive alla formazione fornita. Alla fine del percorso di formazione, l’istituzione formativa di origine rilascia una certificazione delle competenze acquisite dallo studente, che sarà utile anche per ottenere i titoli di studio futuri. In assenza di regolamentazioni regionali, come nel caso dell’Emilia-Romagna, devono essere, dunque, il datore di lavoro in accordo con l’istituzione formativa a valutare l’attività che l’apprendista svolgerà nell’azienda.
Contratto di apprendistato, requisiti e sgravi fiscali per i datori di lavoro
Per poter stipulare il contratto di apprendistato, il datore di lavoro deve soddisfare i seguenti requisiti:
formativi, implicano la presenza di uno o più tutor aziendali capaci di guidare e supportare gli apprendisti durante il percorso di formazione;
strutturali, includono la disponibilità di spazi adeguati a condurre la formazione interna, nonché l’eliminazione o la riduzione delle barriere architettoniche, se necessario, per gli studenti con disabilità;
tecnici, richiedono la disponibilità di strumenti e attrezzature idonei per condurre la formazione interna, conformi alle normative vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico. Questi strumenti possono anche essere ottenuti esternamente all’unità produttiva.
Per quanto riguarda gli sgravi fiscali per i datori di lavoro, con la conversione del Decreto Milleproroghe in Legge 2023, ci sono dei benefici. Le piccole imprese con un organico fino a nove dipendenti, che scelgono di stipulare un contratto di apprendistato di primo livello per assumere giovani, possono godere di un’esenzione del 100% sui contributi per i primi 3 anni di contratto. Questo beneficio fiscale è applicabile per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023. Per gli anni successivi al terzo, l’aliquota contributiva rimane confermata al 10%. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista resta invece al 5,84% della retribuzione imponibile, per l’intera durata del periodo di formazione e anche durante il primo anno successivo alla conclusione della formazione.
Accademia da Vinci è al fianco di aziende e consulenti per trovare la migliore soluzione. Contattaci via WhatsApp o scrivendo una mail a orientamento@davinciformazione.com