Slitta di un mese la regolarizzazione del credito d’imposta
È stato prorogato al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento del credito d’imposta. Quanto detto è previsto dal decreto Aiuti ter, che sposta in avanti di un mese la scadenza, precedentemente fissata al 30 settembre 2022, per attivare la procedura di regolarizzazione.
Gli ambiti di applicazione del credito d’imposta
Un’importante novità sul decreto Aiuti ter che riguarda lo slittamento di un mese della regolarizzazione del credito di imposta. Infatti, se prima era previsto il 30 settembre ora la data è fissata al 31 ottobre 2022. Tuttavia, non cambiano i termini per effettuare il riversamento. Il pagamento dell’importo della regolarizzazione deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022 in un’unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, la prima da versare entro il 16 dicembre 2022.
L’art. 5 del D.L. n. 146/2021 prevede che i soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 abbiano utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, qualora ritengano di averne fruito indebitamente.
L’art. 3, D.L. n. 145/2013 attribuisce, a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Con D.M. 27 maggio 2015 sono state disciplinate le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente.
La regolarizzazione
La procedura di regolarizzazione è applicabile ai soggetti che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3, D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalle diposizioni
hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
I casi di esclusione
La procedura di regolarizzazione non può essere applicata nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato sia il risultato di:
condotte fraudolente;
fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Nel caso di condotte fraudolente accertate dopo la presentazione dell’istanza, il contribuente sarà dichiarato decaduto dalla regolarizzazione e gli importi eventualmente versati saranno considerate un acconto delle somme dovute.
Per maggiori informazioni sul credito d’imposta è possibile visitare il sito web di Accademia Da Vinci al seguente link: https://www.davinciformazione.com/formazione-per-aziende-ed-enti-pubblici/formazione-4-0/
Oppure chiamare lo 02 40703070