È rivolto alle persone occupabili per trovare un nuovo lavoro
Il Reddito di cittadinanza è stato oggetto di una serie di modifiche da parte del Governo, che ha introdotto nuove misure di sostegno per l’occupazione. I due attesi strumenti di impiego e politiche attive, Supporto per la formazione e il lavoro e Assegno di inclusione, partiranno tra settembre e gennaio 2024. L’obiettivo è di contrastare povertà, fragilità, esclusione sociale e lavorativa con percorsi mirati di inserimento sociale, attivazione occupazionale e formazione professionale.
Il confronto tra le due misure, quali sono le differenze e chi ne avrà diritto, si può approfondire qui.
Una distinzione fondamentale, introdotta dal Decreto Lavoro, è quella tra cittadini che possono essere inseriti nel mondo del lavoro e coloro che non lo possono. Le persone occupabili saranno indirizzate, con il Supporto per la formazione e il lavoro, verso percorsi formativi specifici in modo da facilitarne l’integrazione nel settore lavorativo. Infatti, questa nuova misura di sostegno è legata al percorso formativo tramite la nuova piattaforma SIISL.
Supporto per la formazione e il lavoro, i requisiti
Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro che prevede l’obbligo di partecipare a progetti di politiche attive del lavoro, quali formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, accompagnamento al lavoro, individuati dal Governo. Con il Supporto per la formazione e il lavoro verranno percepiti 350 euro al mese, per un massimo di 12 mesi e non è rinnovabile. L’assegno viene erogato direttamente dall’INPS con un bonifico. Attenzione, perché la misura non è compatibile con Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza e altri strumenti di sostegno per la disoccupazione, come la NASPI.
Il Supporto per la formazione e il lavoro diventa attivo il 1° settembre 2023. Spetta a tutte le persone che hanno perso il Reddito di cittadinanza e risultano, secondo il Governo, occupabili.
Ne beneficeranno i cittadini:
di età compresa tra i 18 e i 59 anni;
con ISEE familiare pari o inferiore a 6.000 euro annui;
appartenenti a nuclei familiari senza minori a carico, disabili oppure over 60;
abili al lavoro che non hanno i requisiti per l’Assegno di inclusione;
residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui almeno gli ultimi due in via continuativa.
È possibile ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro anche per i singoli componenti di nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione. Non devono però essere calcolati nella scala di equivalenza e sottoposti agli obblighi di partecipazione ad attività formative, di politica attiva e di lavoro, in quanto già occupati o frequentanti un regolare corso di studi o con carichi di cura di minori di tre anni, di tre o più figli minorenni, di familiari disabili o non autosufficienti.
Come richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro si può richiedere direttamente tramite domanda telematica all’INPS o ai patronati. Va rilasciata anche la DID, Dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego e alla partecipazione a percorsi di politica attiva.
Oltre alla presentazione della domanda, è necessario:
sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) attraverso l’iscrizione alla piattaforma digitale del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
aderire al Patto di servizio personalizzato;
nel patto di servizio, vanno indicate tre Agenzie per il lavoro o Enti autorizzati all’attività di intermediazione, a cui si farà riferimento. Può prevedere anche l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), collegato al PNRR;
avviare un’iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio.
Supporto per la formazione e il lavoro, che cos’è l’offerta congrua?
I cittadini riceveranno, attraverso la piattaforma, offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, oppure l’inserimento in specifici progetti di formazione erogati da:
soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali;
fondi paritetici interprofessionali;
enti bilaterali.
Gli interessati possono individuare anche autonomamente progetti di formazione ai quali essere ammessi e darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.
L’obiettivo della misura è dunque far sì che il cittadino interessato trovi lavoro. Nel caso in cui il beneficiario riceverà una proposta di lavoro se è congrua deve accettarla, altrimenti il sussidio decadrà automaticamente.
Quando un’offerta di lavoro è da ritenersi congrua?
Come definito dal Decreto Lavoro è definita congrua (o adeguata) un’offerta di lavoro, a tempo pieno o part-time, che abbia le seguenti caratteristiche:
a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Solo se nel nucleo familiare sono presenti figli di età inferiore a 14 anni, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non supera la distanza di 80 chilometri dal domicilio o è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Accademia Da Vinci, in qualità di ente di formazione e agenzia per il lavoro ti affiancherà gratuitamente per tutte le operazioni di richiesta al Supporto per la formazione e il lavoro. Dall’appuntamento al CPI alla formazione prevista dalla misura di sostegno, contattaci via WhatsApp o scrivendo una mail a orientamento@davinciformazione.com.